SCHEDA
 12/02/2010  Nota Informativa

I Commissari Liquidatori dell’IMAIE, prendendo spunto da alcune notizie diffuse nei giorni scorsi sulla rete, nell’interesse di tutti gli Artisti Aventi Diritto, intendono chiarire quanto segue.
Nel corso dell’attività liquidatoria, i Commissari, che ricordiamo, nello svolgimento delle loro funzioni, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale di Roma, osservando attentamente le disposizioni di legge.
Successivamente alla formazione dell’inventario, i Commissari hanno proceduto con la determinazione della consistenza dell’attivo e del passivo dell’Istituto e, verificato che il passivo è superiore all’attivo, hanno deciso – senza avere peraltro alternative – di procedere alla liquidazione generale dei beni, comunicando tale decisione alla Prefettura di Roma, con lettera del 18/01/2010, immediatamente pubblicata sul sito IMAIE; i Commissari, dunque, coerentemente con l’art. 207 L.F., hanno dato inizio all’invio di migliaia di comunicazioni agli aventi diritto ed agli altri creditori dell’Istituto.
A tale proposito, spinti sempre da un’esigenza di chiarezza, i Commissari ricordano agli interessati che gli unici documenti ufficiali relativi alla liquidazione dell’Istituto sono quelli pubblicati sul sito IMAIE in Liquidazione; eventuali ulteriori documenti – spesso non conformi a quelli originali – reperiti sulla rete non devono, quindi, in alcun modo essere considerati attendibili. Si diffida, comunque, chiunque sia venuto in possesso di atti interni e/o di corrispondenza dell’Istituto a non diffondere tale documentazione senza il preventivo consenso dei Commissari Liquidatori, dovendo in difetto i Commissari medesimi procedere – come è già stato fatto in precedenza – alla denuncia di tali violazioni alle Autorità competenti.
Inoltre, sempre con la massima trasparenza, si fa presente che i compensi spettanti ai Commissari per l’attività di liquidazione dell’Istituto, sono stati determinati, a seguito del provvedimento prefettizio, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Nell’atto di nomina del 18/05/2009 e nel successivo provvedimento di conferma del 28/05/2009 – identici nella parte relativa alla determinazione dei compensi – si legge: “ … ritenuto che al fine di contenere le spese è necessario stabilire un tetto ai compensi dei liquidatori nominati che si ritiene equo fissare nella misura del minimo della tariffa professionale degli avvocati per l’intero collegio dei liquidatori da ripartire in parti uguali, compenso ragguagliato a tutta l’attività liquidatoria oltre le spese documentate”.
Il compenso, proprio al fine di contenere le spese, è stato dunque determinato globalmente e cioè per l’intero collegio dei liquidatori, nel minimo della tariffa professionale degli avvocati e con riferimento all’intera attività liquidatoria, che sicuramente avrà una durata di diversi anni stante la sua complessità.

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